Le multe comminate dagli autovelox sulle strade regionali prive di banchina sono annullabili: lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso del Comune di Motta di Livenza. Secondo quanto disposto dall’articolo 201, comma 1 bis, del Codice della Strada, la contestazione non immediata dell’infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità è possibile solo su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento. Per questa via è necessario che la strada presenti una banchina come elemento strutturale indispensabile: uno spazio della sede stradale esterno alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, che deve essere libero da ingombri e avere una larghezza sufficiente per assolvere le sue funzioni.

Nel caso in esame, poiché le dimensioni dichiarate dal Comune non rispondevano a tali criteri previsti dal Codice della Strada, la Corte ha stabilito che le multe erano annullabili. Una decisione che conferma l’importanza della corretta applicazione delle regole sulla sicurezza stradale per evitare sanzioni ingiustificate.

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